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09.09.2010







VENDITA DEL PRODOTTO AGRICOLO


Normativa

Articolo 4 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, numero 228

Gli imprenditori agricoli, singoli od associati, possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Il criterio della prevalenza è determinato in relazione alla quantificazione sull'ammontare dei ricavi che per i prodotti non provenienti direttamente dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente non deve essere superiore per gli imprenditori individuali a Euro 160.000 e per le società a 4 milioni di Euro. Nel rispetto del suddetto criterio è quindi possibile vendere anche prodotti derivanti da altre aziende agricole.

Requisiti

-essere iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio in qualità di imprenditori agricoli.

-non avere riportatato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Modelli di domanda

Modello di comunicazione per la vendita del proprio prodotto agricolo (PDF)
Modello di comunicazione per la vendita del proprio prodotto agricolo (WORD)

Aggiornato 12.2009