NORMATIVA E INFORMAZIONI GENERALI
Normativa
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico
- esercizi per la somministrazione di pasti tradizionali (cioè rientranti nella ordinaria e normale ristorazione, compresi i pasti veloci)
- esercizi per la somministrazione di pasti veloci (cioè i piatti freddi e i piatti riscaldati che riguardano però solo prodotti acquistati già pronti per la consumazione, preconfezionati e precotti)
- esercizi per la somministrazione di pizze con appositi forni di cottura (alle quali e' consentita anche la somministrazione di pasti veloci)
- esercizi per la somministrazione di bevande alcoliche e analcoliche di qualsiasi gradazione (ai quali e' anche permessa la somministrazione di latte, dolciumi, generi di pasticceria e gelateria, prodotti di gastronomia quali panini, sandwich, pizzette, tramezzini e simili)
- esercizi per la somministrazione di bevande analcoliche (ai quali e' anche permessa la somministrazione di latte, dolciumi, generi di pasticceria e gelateria, prodotti di gastronomia quali panini, sandwich, pizzette, tramezzini e simili, con esclusione di bevande alcoliche).
- esercizi per la somministrazione al pubblico di pasti e/o bevande in cui la somministrazione viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago aventi carattere prevalente; il termine ''congiuntamente'' sta ad indicare che la somministrazione non può essere esercitata indipendentemente da quella di trattenimento e svago, rispetto alla quale svolge una funzione strumentale; il termine ''prevalente'' va stabilito in relazione alle caratteristiche delle attività di somministrazione e di trattenimento e svago che si intendono esercitare, alla superficie dell'esercizio e alla strutturazione del locale.
Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico
Sono:
- le mense nelle quali la somministrazione di pasti viene effettuata, a mezzo terzi, esclusivamente nei confronti di studenti e del personale di aziende, amministrazioni, enti e scuole preventivamente convenzionate;
-gli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione di bevande viene effettuata, a mezzo terzi, esclusivamente nei confronti degli studenti o del rispettivo personale;
- gli spacci e le mense annessi a circoli e ad associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo dell'organizzazione del tempo libero, nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata, a mezzo terzi, esclusivamente nei confronti degli associati e dei loro familiari, in forme e modalità assolutamente accessorie e limitate rispetto allo svolgimento dell'attività sociale preventivamente comprovata. Fanno eccezione gli spacci annessi a circoli, associazioni o club per i quali sia da escludere il carattere privato in relazione ala numero rilevante delle persone che vi accedono, alla complessità e alla dimensione del locale, alla pubblicità e alle modalità di accesso o alla prevalenza dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande rispetto agli scopi sociali. In questi ultimi casi l'esercizio è da considerarsi a tutti gli effetti un esercizio pubblico.
- gli spacci e le mense annessi a complessi ricettivi a carattere turistico-sociale, nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata esclusivamente nei confronti degli alloggiati;
- gli esercizi che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio di consumatori. Per somministrazione al domicilio del consumatore si intende l'organizzazione, nel domicilio del consumatore, di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate. E' pertanto cosa diversa dalla semplice vendita di alimenti e bevande a domicilio.
Somministraziona di alimenti e bevande mediante i distributori automatici.
Per distributori automatici di alimenti e bevande si intendono quegli apparecchi utilizzabili direttamente dai clienti, previo corrispettivo, e che forniscono alimenti e bevande in recipienti non chiusi e non preconfezionati ovvero con gli strumenti, anche a perdere, per la consumazione.
Si possono verificare concretamente diverse ipotesi:
a) L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande avviene in locali che sono adibiti esclusivamente o prevalentemente a tale attività: in questo caso, è necessario munirsi della autorizzazione prevista per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, aperti o non aperti al pubblico, a seconda dei casi, perché in queste ipotesi l'attività è paragonata, in tutto e per tutto, a quella di un normale esercizio;
b) L'installazione avviene in locali non adibiti in modo esclusivo o prevalente e a tale attività: in questo caso l'art. 14 del Regolamento di esecuzione prescrive gli adempimenti necessari per le varie fattispecie.
E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche mediante distributori automatici.Attività non soggette ad autorizzazione
Non sono soggette ad autorizzazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizio dell'attività alberghiera svolte direttamente, senza scopo di lucro e nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza e sostegno.
Non è neppure soggetta ad autorizzazione la somministrazione consistente nell'assaggio gratuito di prodotti alimentari per i clienti, predisposto dal titolare di un esercizio commerciale al dettaglio, per fini promozionali o di scelta.
L'autorizzazione amministrativa principale consente a tutti gli esercenti, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore (e, in particolare, da quelle in materia di sicurezza, inquinamento acustico e igiene), le seguenti ulteriori attività:
- l'installazione di apparecchi radiotelevisivi e mangianastri;
- l'installazione di juke-box,
- l'installazione di flipper, calcetti, videogiochi e simili fino ad un massimo di cinque apparecchi complessivi. L'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all'art. 110, co. 5 del T.U.L.P.S. è comunque subordinata al rilascio del nulla-osta dell'Amministrazione Finanziaria, previsto dall'art. 86, co. 3 del TULPS, introdotto dall'art. 37 della legge 388/2000. Tali nulla-osta dovranno pertanto essere conservati presso l'esercizio ai fini di eventuali controlli.
- l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e la trasmissione di eventi sportivi e vari, anche su reti decodificate, in sale con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone dove la clientela accede normalmente per la consumazione, purché non siano apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in un locale di pubblico spettacolo o trattenimento e purché non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso o comunque un aumento del prezzo delle consumazioni;
- la pratica dei giochi leciti, con il solo onere dell'esposizione della tabella dei giochi proibiti, vidimata dal Sindaco. Tale tabella contiene anche alcune prescrizioni che gli esercenti devono rispettare al fine di non incorrere nelle relative sanzioni (vedi allegati D e E).
- la vendita per asporto dei prodotti che si è autorizzati a somministrare.
L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività alberghiera consente inoltre all'esercente, nei confronti e per la fruizione da parte delle sole persone alloggiate, e sempre nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore (ed, in particolare, da quelle in materia di sicurezza, inquinamento acustico e igiene) le seguenti ulteriori attività:
- l'installazione di piscine;
- lo svolgimento di attività di trattenimento e svago;
- l noleggio di attrezzatura sportiva;
- la custodia di autovetture ed altri servizi accessori;
- la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli.
L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività alberghiera consente altresì:
- la somministrazione di alimenti e bevande, occasionalmente e congiuntamente agli alloggiati, alle persone che fanno visita agli alloggiati stessi;
- la somministrazione di alimenti e bevande anche a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
Requisiti
- Insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia" (in autocertificazione, in alternativa è possibile presentare il certificato della CCIAA con la dicitura antimafia);
- Non aver riportato, o essere stato riabilitato, per le condanne elencate all'art. 11 del TULPS nonché per la fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche (in autocertificazione);
a) frequenza con esito positivo di un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fra quelli istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) conseguimento di un attestato di qualifica professionale del settore alberghiero o della ristorazionepresso una scuola alberghiera o un'altra scuola a specifico indirizzo professionale;
c) prestazione di servizio, per almeno due anni continuativi negli ultimi cinque, o, se trattasi di servizio stagionale, per periodi di almeno tre mesi continuativi fino al raggiungimento dei due anni negli ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore;
d) essere stato iscritto nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11
e) giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, o aver superato con esito positivo l'apposito esame.
- Non condurre direttamente in qualità di titolare o preposto più di due esercizi pubblici nello stesso comune o in comuni confinanti: oltre tale limite è necessario nominare un preposto.
Aggiornato 06.2009





