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09.09.2010







LICENZE PER ISTRUTTORI E DIRETTORI DA TIRO

Normativa:
- articolo 31 della Legge 18 aprile 1975 numero 110.

Modello di domanda per istruttori e direttori di tiro
Modello di rinnovo licenza per istruttori e direttori di tiro

Per svolgere attività di istruttore di tiro e direttore di tiro occorre chiedere al Comune apposita licenza che viene rilasciata, solo ed in via esclusiva, a favore dei tesserati dell'Unione Italiana Tiro a Segno (in sigla U.I.T.S.) ed è da ritenersi valida non solo nella sede in cui esercita l'iscritto, ma in tutto il territorio nazionale. Per far valere il titolo in altre Sezioni dovrà comunque sussistere un accordo con il Presidente della Sezione ospitante.
Il direttore di tiro è quella figura che ha il compito di sovrintendere - controllando e disponendo - alle attività effettuate durante lo svolgimento delle esercitazioni; deve dunque far osservare le norme di sicurezza in relazione al maneggio armi e ha quindi potestà decisionale. E' responsabile penalmente e civilmente in caso di incidente (responsabilità oggettiva).
L'istruttore è un soggetto che per prassi è riconosciuto come un tecnico esperto in grado di offrire, insegnando, un corretto uso delle armi in relazione all'attività svolta; tale capacità viene riconosciuta al soggetto in virtù del bagaglio di esperienza acquisita o per aver partecipato a corsi specifici.

Cosa occorre per la presentazione del modello?

Il richiedente deve presentare apposita domanda in bollo al Comune di residenza indicando di:
- essere in possesso della capacità tecnica che può essere attestata in uno dei seguenti modi:
- ottenendo l'abilitazione a seguito di esame di fronte alla Commissione Tecnica Provinciale per le Sostanze Esplosive ed Infiammabili di cui all'articolo 49 del R.D. 18.06.1931 numero773 (in sigla T.U.L.P.S.);
- possedendo una licenza di porto d'arma in corso di validità;
- dimostrando di aver prestato servizio militare nelle Forze Armate o in uno dei Corpi armati dello Stato, ovvero nei ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di Funzionari;
- presentando Certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione della U.I.T.S
- assenza di condanne penali ostative (articolo 11 del T.U.L.P.S)
- non sottoposizione ad alcuna delle misure di prevenzione previste dalla Legge 27.12.1956 numero 1423 e successive modifiche (antimafia).

Allegati:
In caso di primo rilascio:
- (eventuale) copia del Certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione della U.I.T.S qualora il richiedente possieda tale requisito; negli altri casi il richiedente può produrre copia della documentazione attestante il possesso della capacità tecnica
- certificato medico rilasciato dal proprio medico di base attestante l'idoneità psico-fisica all'esercizio dell'attività (non dovuto se il richiedente è in possesso di porto d'armi)
- dichiarazione in cui il Presidente della Sezione U.I.T.S. (Unione Italiana Tiro a Segno) ove il richiedente svolge attività in qualità di iscritto, indica che la persona è in possesso di adeguata esperienza per svolgere tale attività
- fotocopia documento di identità in corso di validità qualora la firma non venga apposta in presenza del funzionario
Costi:
2 marche da bollo secondo il valore corrente pagabili direttamente presso gli sportelli (1 per la domanda e 1 per l'autorizzazione)
Tempi:
60 giorni

Aggiornato 06.2009