LICENZE PER ISTRUTTORI E DIRETTORI DA TIRO
Normativa:
- articolo 31 della Legge 18 aprile 1975 numero 110.
Modello di domanda per istruttori e direttori
di tiro
Modello di rinnovo
licenza per istruttori e direttori di tiro
Per svolgere attività di
istruttore di tiro e direttore di tiro occorre chiedere al Comune apposita
licenza che viene rilasciata, solo ed in via esclusiva, a favore dei tesserati
dell'Unione Italiana Tiro a Segno (in sigla U.I.T.S.) ed è da ritenersi valida non solo nella sede in cui
esercita l'iscritto, ma in tutto il territorio nazionale. Per far valere il
titolo in altre Sezioni dovrà comunque sussistere un accordo con il Presidente
della Sezione ospitante.
Il direttore di tiro è
quella figura che ha il compito di sovrintendere - controllando e disponendo -
alle attività effettuate durante lo svolgimento delle esercitazioni; deve
dunque far osservare le norme di sicurezza in relazione al maneggio armi e ha
quindi potestà decisionale. E' responsabile penalmente e civilmente in caso di
incidente (responsabilità oggettiva).
L'istruttore è un
soggetto che per prassi è riconosciuto come un tecnico esperto in grado di
offrire, insegnando, un corretto uso delle armi in relazione all'attività
svolta; tale capacità viene riconosciuta al soggetto in virtù del bagaglio di
esperienza acquisita o per aver partecipato a corsi specifici.
Cosa occorre per la presentazione del modello?
Il richiedente deve
presentare apposita domanda in bollo al Comune di residenza indicando di:
- essere in possesso della capacità tecnica che può essere attestata in uno dei
seguenti modi:
- ottenendo l'abilitazione a seguito di esame di fronte alla Commissione
Tecnica Provinciale per le Sostanze Esplosive ed Infiammabili di cui
all'articolo 49 del R.D. 18.06.1931 numero773 (in sigla T.U.L.P.S.);
- possedendo una licenza di porto d'arma in corso di validità;
- dimostrando di aver prestato servizio militare nelle Forze Armate o in uno
dei Corpi armati dello Stato, ovvero nei ruoli del personale civile della
pubblica sicurezza in qualità di Funzionari;
- presentando Certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da
una Sezione della U.I.T.S
- assenza di condanne penali ostative (articolo 11 del T.U.L.P.S)
- non sottoposizione ad alcuna delle misure di prevenzione previste dalla
Legge 27.12.1956 numero 1423 e successive modifiche (antimafia).
Allegati:
In caso di primo
rilascio:
- (eventuale) copia del Certificato di idoneità al maneggio delle armi
rilasciato da una Sezione della U.I.T.S qualora il richiedente possieda tale
requisito; negli altri casi il richiedente può produrre copia della
documentazione attestante il possesso della capacità tecnica
- certificato medico rilasciato dal proprio medico di base attestante
l'idoneità psico-fisica all'esercizio dell'attività (non dovuto se il
richiedente è in possesso di porto d'armi)
- dichiarazione in cui il Presidente della Sezione U.I.T.S. (Unione Italiana
Tiro a Segno) ove il richiedente svolge attività in qualità di iscritto, indica
che la persona è in possesso di adeguata esperienza per svolgere tale attività
- fotocopia documento di identità in corso di validità qualora la firma non
venga apposta in presenza del funzionario
Costi:
2 marche da bollo
secondo il valore corrente pagabili direttamente presso gli sportelli (1 per la
domanda e 1 per l'autorizzazione)
Tempi: 60 giorni
Aggiornato 06.2009





