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ORARI, CHIUSURE, ECC |
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Orari
(art. 18 Regolamento di esecuzione L.P. 9/2000)
L'orario di apertura è scelto dall'esercente (nei limiti sottoindicati) e va comunicato al Comune in duplice copia (una copia con la ricevuta del comune va esposta nell'esercizio): - ristoranti, pasti veloci, pizzerie: fascia oraria: 07.00 - 03.00 - minimo 6 ore per ristoranti e pizzerie (frazionabili anche in 2 periodi) - minimo 4 ore per pasti veloci (frazionabili anche in due periodi); - bar, caffè,...: fascia oraria: 06.00 - 02.00 - minimo 6 ore (frazionabili anche in 2 periodi); - somministrazione congiunta ad attività di svago (es. discoteche): fascia oraria: 08.00 - 04.00 (non c'è un minimo di ore) Sgombero (art. 18 comma 8 Regolamento esecuzione L.P. 9/2000) - Bar, caffè, ...: nella mezz'ora successiva all'orario di chiusura; - Ristoranti, pizzerie, pasti veloci: nell'ora successiva all'orario di chiusura. Nel periodo di sgombero non possono accedere all'esercizio nuovi clienti. I clienti già serviti possono terminare la consumazione di quanto è stato loro somministrato. L'orario degli esercizi di somministrazione non aperti al pubblico, deve essere correlato e funzionale all'attività praticata e deve essere compreso (fatti salvi gli spacci e le mense annessi a complessi ricettivi a carattere turistico sociale e gli esercizi che effettuano attività di somministrazione al domicilio del consumatore) tra le ore 7.00 e le ore 24.00. E' prevista la possibilità di ottenere deroghe dal Comune per circostanze occasionali ed eccezionali. La modalità di comunicazione della scelta è quella prevista per gli esercizi aperti al pubblico. Riposo settimanale (art. 21 Regolamento esecuzione L.P. 9/2000). Consiste in una giornata di chiusura dell'esercizio alla quale può essere aggiunta un'ulteriore mezza giornata immediatamente antecedente o successiva. Deve essere comunicata preventivamente per iscritto al Comune e non può coincidere (salvo deroghe) con quella attuata dai due esercizi della stessa sottotipologia più vicini. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare o meno il riposo settimanale. Se si intende avvalersi del riposo, anche occasionalmente, si deve pubblicizzarlo con appositi cartelli all'esterno dell'esercizio (art. 21 L.P. 9/2000). Modello per la comunicazione degli orari e/o riposo settimanale Chiusura temporanea(art. 20 commi 1, 2 e 3 Regolamento di esecuzione L.P. 9/2000) Se non supera i 30 giorni consecutivi: deve essere comunicata preventivamente al Comune per iscritto e con l'indicazione della durata della chiusura. Non può avere carattere ricorrente. Se supera i 30 giorni consecutivi: deve essere autorizzata dal Comune dietro richiesta presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di chiusura. Decorsi 10 giorni senza che il Comune si sia pronunciato sull'istanza, la stessa si intende accolta. Durante il periodo di chiusura, l'esercizio non può essere riaperto senza preventiva comunicazione. Modello per la comunicazione/domanda di chiusura temporanea Aperture limitate ad alcuni giorni alla settimana(art. 20 comma 4 Regolamento di esecuzione L.P. 9/2000)
Possono essere effettuate da: Obblighi di esposizione:(art. 26 L.P. 9/2000)
All'interno dell'esercizio:
Aggiornato 06.2009
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