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05.02.2012







ORARI, CHIUSURE, ECC

 

Orari

(art. 18 Regolamento di esecuzione L.P. 9/2000)
L'orario di apertura è scelto dall'esercente (nei limiti sottoindicati) e va comunicato al Comune in duplice copia (una copia con la ricevuta del comune va esposta nell'esercizio):
- ristoranti, pasti veloci, pizzerie: fascia oraria: 07.00 - 03.00 - minimo 6 ore per ristoranti e pizzerie (frazionabili anche in 2 periodi) - minimo 4 ore per pasti veloci (frazionabili anche in due periodi); - bar, caffè,...: fascia oraria: 06.00 - 02.00 - minimo 6 ore (frazionabili anche in 2 periodi);
- somministrazione congiunta ad attività di svago (es. discoteche): fascia oraria: 08.00 - 04.00 (non c'è un minimo di ore)
Sgombero (art. 18 comma 8 Regolamento esecuzione L.P. 9/2000)
- Bar, caffè, ...: nella mezz'ora successiva all'orario di chiusura;
- Ristoranti, pizzerie, pasti veloci: nell'ora successiva all'orario di chiusura.
Nel periodo di sgombero non possono accedere all'esercizio nuovi clienti. I clienti già serviti possono terminare la consumazione di quanto è stato loro somministrato. L'orario degli esercizi di somministrazione non aperti al pubblico, deve essere correlato e funzionale all'attività praticata e deve essere compreso (fatti salvi gli spacci e le mense annessi a complessi ricettivi a carattere turistico sociale e gli esercizi che effettuano attività di somministrazione al domicilio del consumatore) tra le ore 7.00 e le ore 24.00. E' prevista la possibilità di ottenere deroghe dal Comune per circostanze occasionali ed eccezionali. La modalità di comunicazione della scelta è quella prevista per gli esercizi aperti al pubblico.

Riposo settimanale

(art. 21 Regolamento esecuzione L.P. 9/2000).

Consiste in una giornata di chiusura dell'esercizio alla quale può essere aggiunta un'ulteriore mezza giornata immediatamente antecedente o successiva.

Deve essere comunicata preventivamente per iscritto al Comune e non può coincidere (salvo deroghe) con quella attuata dai due esercizi della stessa sottotipologia più vicini.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare o meno il riposo settimanale. Se si intende avvalersi del riposo, anche occasionalmente, si deve pubblicizzarlo con appositi cartelli all'esterno dell'esercizio (art. 21 L.P. 9/2000).

Modello per la comunicazione degli orari e/o riposo settimanale

Chiusura temporanea

(art. 20 commi 1, 2 e 3 Regolamento di esecuzione L.P. 9/2000)

Se non supera i 30 giorni consecutivi: deve essere comunicata preventivamente al Comune per iscritto e con l'indicazione della durata della chiusura. Non può avere carattere ricorrente.

Se supera i 30 giorni consecutivi: deve essere autorizzata dal Comune dietro richiesta presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di chiusura. Decorsi 10 giorni senza che il Comune si sia pronunciato sull'istanza, la stessa si intende accolta.

Durante il periodo di chiusura, l'esercizio non può essere riaperto senza preventiva comunicazione.

Modello per la comunicazione/domanda di chiusura temporanea

Aperture limitate ad alcuni giorni alla settimana

(art. 20 comma 4 Regolamento di esecuzione L.P. 9/2000)

Possono essere effettuate da:
- Esercenti di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) della L.P. 9/2000 (somministrazione congiunta ad attività di spettacolo, trattenimento e svago): sempre;
- Esercenti di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) e b) (somministrazione di pasti e/o bevande): solo quando si trovano in zone particolarmente disagiate o dove non sussiste la necessità di un servizio continuativo per tutti i giorni della settimana.

Eventuale diniego dell'autorizzazione: disposto previa contestazione dei motivi su cui si fonda ed invito a presentare per iscritto eventuali osservazioni nel termine di 30 giorni.
Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda senza che il Comune si sia pronunciato, l'autorizzazione si intende rilasciata (silenzio - assenso).
E' obbligatorio rispettare e pubblicizzare i periodi di apertura dell'esercizio (art. 9 comma 3 Regolamento di esecuzione L.P. 9/2000).
Per motivate ragioni di interesse pubblico connesse a manifestazioni di particolare rilevanza e limitatamente alla durata delle stesse, il Comune può concedere la facoltà di tenere aperti gli esercizi indipendentemente dai periodi di apertura comunicati dai singoli esercenti (art. 9 comma 3bis Regolamento esecuzione L.P. 9/2000).
Il Sindaco può predisporre aperture per turni, ai fini di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio specie nei periodi di scarso afflusso turistico (art. 20 comma 2 L.P. 9/2000).

Obblighi di esposizione:

(art. 26 L.P. 9/2000)

All'interno dell'esercizio:
- Autorizzazione del Comune;
- Tabella dei prezzi;
- Tabella dei giochi proibiti;
- Ricevuta della comunicazione degli orari al Comune;
- Divieto di fumare

All'esterno dell'esercizio:
- Tipologia e sottotipologia;
- Tabella dei prezzi praticati;
- Insegna;
- Segno distintivo di classifica;
- Cartello indicante gli orari (con eventuale indicazione dell'apertura anticipata o della chiusura posticipata);
- Indicazione delle chiusure temporanee;
- Indicazione del riposo settimanale (se si decide di farlo)


Aggiornato 06.2009