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05.02.2012







LICENZE PER FOCHINI

Normativa:
- articolo 27 del D.P.R. 19.03.1956, numero 302
- articolo 163, lettera "E" del Decreto legislativo 31.03.1998 numero 112

La licenza abilita ad effettuare le seguenti operazioni:
- disgelamento delle dinamiti;
- confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento di fori da mina;
- brillamento delle mine;
- eliminazione delle cariche inesplose.

NB: Il possesso della licenza non autorizza il fochino a fabbricare, detenere, vendere e trasportare esplosivi, poichè, per compiere tali attività, occorre il possesso di altre specifiche autorizzazioni.

Per ottenere la licenza occorre dimostrare la propria capacità tecnica che viene riconosciuta previo superamento di un apposito esame da sostenersi innanzi alla Commissione Tecnica Provinciale per le Sostanze Esplosive ed Infiammabili, presieduta dal Questore.

La predetta commissione deve verificare:
- requisiti fisici indispensabili come vista, udito e funzionalità degli arti;
- capacità intellettuale e cultura generale indispensabili;
- conoscenza propria del mestiere;
- conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina;
- prova pratica di impiego degli esplosivi;

Modello di domanda per fochini

Costi: 2 marche da bollo secondo il valore corrente pagabili direttamente presso gli sportelli (1 per la domanda e 1 per l'autorizzazione)
Tempi: 60 giorni

La licenza, a norma dell'articolo 13 del T.U.L.P.S., è da considerarsi di validità annuale e vale pertanto 365 giorni dalla data di rilascio, va rinnovata presentando apposita richiesta .

Aggiornato 06.2009