VENDITA AMBULANTE DI STRUMENTI DA PUNTA E TAGLIO
Normativa:
- articolo 37 del R.D. 18.06.1931 numero 773
- articolo 45 del R.D. 06.05.1940 numero 640 (in sigla Reg. T.U.L.P.S.)
La licenza deve essere richiesta per la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere. Si intendono tali tutti quegli strumenti la cui destinazione naturale, a differenza delle armi proprie, non è l'offesa alla persona ma che possono, occasionalmente, servire all'offesa e che hanno una specifica o diversa destinazione come gli strumenti da lavoro e quelli destinati all'uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili (temperini, forbici, aghi, coltelli da cucina e per macellerie, forche, asce, ecc. e tutte le armi bianche da uso scenico e d'arredamento)..
Modello di comunicazione per la vendita di strumenti da punta e da taglio
Allegati: fotocopia documento di identità in corso
di validità qualora la firma non venga apposta in presenza del funzionario
Costi: 2 marche da bollo secondo il valore
corrente pagabili direttamente presso gli sportelli (1 per la domanda e 1 per
l'autorizzazione)
Tempi: 60 giorni
Entro il 31/12 di ogni anno deve essere presentata la DICHIARAZIONE DI PROSECUZIONE ATTIVITÀ.
Aggiornato 06.2009








