SPACCI INTERNI
Per spacci interni
si intende la vendita di prodotti a favore di:
- dipendenti da enti o imprese, pubblici o
privati,
- militari
- soci di cooperative di consumo
- aderenti a circoli privati
- coloro che hanno titolo ad accedere nelle scuole
e negli ospedali
E' soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività, ove deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti morali e professionali della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.
Modello di comunicazione di inizio attività
Aggiornato 06.2009








