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05.02.2012







AUTORIZZAZIONE PER DEROGHE RUMORI

Autorizzazione alla deroga

La domanda deve essere presentata nel caso di svolgimento di manifestazioni, spettacoli e/o concerti che comportano inquinamento acustico. La deroga può essere concessa previa valutazione della compatibilità della manifestazione con l'interesse pubblico al silenzio e alla quiete pubblica soprattutto con riferimento all'orario notturno.
La normativa provinciale in vigore prevede che l'autorizzazione in deroga possa essere concessa solo per attività temporanee. Sono definite tali quelle manifestazioni, spettacoli o concerti che vengono eseguiti per un massimo di otto volte al mese in ambiente chiuso o per un massimo di quattro volte nel mese all'aperto.
In linea generale, la deroga viene concessa fino alle ore 24:00. In casi particolari la deroga potrà essere concessa fino alle ore 0:30 nei giorni infrasettimanali e fino alle ore 1:00 nei giorni prefestivi.
Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di spettacoli e concerti è invece di competenza della PAT (Ufficio di Polizia Amministrativa - Trento - via Petrarca).

NB: l'esercizio autorizzato per la somministrazione aperto al pubblico può effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo e la trasmissione di eventi sportivi e vari, anche su reti decodificate, in sale con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone  dove la clientela accede normalmente per la consumazione, purché non siano apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in un locale di pubblico spettacolo o trattenimento e purché non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso o comunque un aumento del prezzo delle consumazioni.

La capienza si calcola moltiplicando la superficie destinata alla somministrazione e il coefficiente 0,7.

Nullaosta allo svolgimento di manifestazioni concerti

Gli esercizi pubblici che effettuano spettacoli musicali o concerti in via continuativa non possono chiedere autorizzazioni in deroga ai limiti di inquinamento acustico.  All'interno degli stessi locali pubblici devono essere ottemperate le disposizioni di cui al DPCM 16.04.1999, n. 215 con particolare riguardo agli adempimenti di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 dello stesso riguardanti le verifiche da effettuarsi sugli impianti elettroacustici e la conseguente redazione di apposita relazione. Per tali adempimenti il gestore dovrà avvalersi di un tecnico competente in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 6, 7, 8 e 9 della Legge 447 del 26.10.1995 e art. 11 comma 2 e 3 del D.P.G.P. 26.11.1998 N. 38-110/Leg. Detta documentazione dovrà essere ottenuta prima degli spettacoli musicali, conservata presso il locale ed esibita su richiesta delle autorità di controllo.
Dovranno inoltre essere rispettati i limiti di emissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" ed in particolare dall'art. 4, commi 1 e 2.

Modello di domanda per deroghe rumori

Allegati:
copia di un documento di riconoscimento (se la domanda non viene firmata davanti al funzionario incaricato a riceverla)
Costi:
2 marche da bollo secondo il valore corrente pagabili direttamente presso gli sportelli (1 per la domanda e 1 per l'autorizzazione)
TEMPI: 15 giorni

Deroghe in occasione di somministrazione temporanea di alimenti e bevande

 

Nel caso di svolgimento di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, ove è anche richiesta l'autorizzazione alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, consultare la sezione "Manifestazioni - Sagre - Feste campestri - Spettacoli " anche per la richiesta di nulla osta all'inquinamento acustico.

Aggiornato 06.2009