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05.02.2012







STRUTTURE SANITARIE

FONTI NORMATIVE

- Aricolo 8 (Modificazioni all'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, numero 502) del decreto legislativo19 giugno 1999, numero 229, in supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" numero 165 del 16 luglio 1999;
- Articolo 43 (Disposizioni in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie) della Legge Provinciale23 febbraio 1998, numero 3, in Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige numero 10 del 3 marzo 1998;
- D.P.G.P. numeor 30-48/Legge 27 novembre 2000, "Regolamento di esecuzione dell'articolo 43 della Legge Provinciale3/98", in supplemento numero 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige numero 52 del 19 dicembre 2000;
- Deliberazione della Giunta provinciale numero 3403 di data 30 dicembre 2002, di prossima pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, avente ad oggetto: "D.P.G.P. 27 novembre 2000 numero 30-48/Leg. in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbiche e private - approvazione dei criteri per la verifica dei requisiti minimi ed emanazione direttive per l'avvio e la gestione delle procedure di autorizzazione".

AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE STRUTTURE SANITARIE E/O SOCIO SANITARIE E PER LA MODIFICAZIONE DI QUELLE ESISTENTI

La costruzione di nuove strutture sanitarie e/o socio-sanitarie e la modifica di quelle esistenti sono subordinate ad autorizzazione. Il rilascio di tale autorizzazione, ad eccezione degli studi professionali, è subordinato alla verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito provinciale.
Con il termine "costruzione" deve intendersi:
- sia la realizzazione ex novo di una struttura per uso sanitario e/o socio sanitario;
- sia l'acquisto o la locazione di un immobile esistente con eventuale adattamento da destinare ad uso sanitario ex novo per l'esercizio di attività sanitarie e/o socio sanitarie ex novo da parte del richiedente.
Con il termine "modificazione" deve invece intendersi, una delle seguenti fattispecie:
- ADATTAMENTO: per esecuzione di modifiche strutturali o tecnologiche, incidenti sulle funzioni originariamente autorizzate;
- AMPLIAMENTO: per aumento di posti letto / punti cura o per attivazione di funzioni aggiuntive;
- TRASFORMAZIONE: per modifica funzioni già autorizzate o per cambio d'uso degli edifici destinati a nuove funzioni sanitarie;
- TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE di attività già autorizzate.

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA

L'esercizio di attività sanitarie e/o socio sanitarie è subordinato ad autorizzazione e presuppone il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi, generali e specifici, riportati nell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3403 di data 30 dicembre 2002. 

Chi sono I RICHIEDENTI L'AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione per la costruzione di strutture sanitarie e/o socio-sanitarie o per l'esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie in una struttura, deve essere presentata e sottoscritta dal soggetto
- persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica - titolare di attività sanitaria e/o socio-sanitaria.

Cosa si intende per STRUTTURA

Per strutture sanitarie e socio-sanitarie si intendono:
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuativo o diurno;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;
- stabilimenti idrotermali e di fitobalneoterapia.
Ai fini dell'autorizzazione sanitaria costituisce struttura:
- l'edificio o il complesso di edifici a destinazione sanitaria e/o socio-sanitaria, che insistono su un'unica area o anche su più aree - purché fisicamente collegate con sottopassi, ponti o brevi vie di accesso -, intendendosi per area la superficie formata da particelle edificiali e/o particelle fondiarie contigue e adiacenti;
- i locali siti in uno stesso edificio, non interamente a destinazione sanitaria e/o socio-sanitaria, purché intercomunicanti o comunque funzionalmente interconnessi e con accesso Comune dall'esterno dell'edificio ospitante. 

La differenza tra STUDI E AMBULATORI

Lo studio è il luogo al quale i pazienti possono accedere per sottoporsi a visita diagnostica e a particolari trattamenti terapeutici, laddove questi vengano effettuati direttamente dal sanitario, senza l'ausilio di altro personale (fatto salvo il supporto di personale meramente amministrativo) e senza l'utilizzo di macchinari ed attrezzature particolari (cioè diversi da quelli che costituiscono dotazione indispensabile per il normale svolgimento della specifica attività dello studio).
Si ha ambulatorio quando:
- l'attività faccia capo ad una persona giuridica o ad una persona fisica non abilitata all'esercizio della specifica professione sanitaria;
- nell'ipotesi in cui l'attività faccia capo ad una o più persone fisiche abilitate all'esercizio della specifica professione sanitaria, allorché:
- la struttura disponga di attrezzature tali, per numero e qualità, da trascendere quelle di un normale studio professionale;
- nella struttura sia impiegato, con contratto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato o parziale, o a rapporto libero - professionale, altro personale sanitario;
- nella struttura sia impiegato personale sanitario ausiliario, o personale ausiliario, che effettui trattamenti di qualunque natura sul paziente ed operi autonomamente, cioè in assenza del titolare o, ad esempio in quanto portatore di specifiche professionalità, al di fuori della sua sfera di controllo.
Gli studi professionali non sono considerati strutture e pertanto non sono soggetti all'autorizzazione alla costruzione, modifica ed esercizio di attività sanitaria.
Costituiscono eccezione gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente anche in relazione all'utilizzo di attrezzature sanitarie. Con riferimento a tali strutture, che assumono la veste di ambulatori, deve essere richiesta l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria. 

IL COMUNE rilascia

Autorizzazioni alla costruzione e modificazione di strutture sanitarie e/o socio sanitarie nel caso di:
- strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale.
- AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA NEL CASO DI:
- strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale;
- studi odontoiatrici;
- studi medici;
- studi di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente anche in relazione all'utilizzo di attrezzature sanitarie.

La Provincia è competente al ricevimento di ogni altra domanda

Nel caso di strutture per la cui autorizzazione (sia alla realizzazione che all'esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie) siano contestualmente competenti la Provincia e i Comuni in relazione alle diverse tipologie di servizi sanitari e/o socio-sanitari presenti nella medesima struttura, la domanda deve essere rivolta alla Provincia, che all'atto dell'autorizzazione informerà il Comune interessato per le parti di competenza.

Modulistica:

Per conoscere tutta la normativa, i requisiti e per scaricare tutta la modulistica, anche quella di competenza provinciale, puoi collegarti al sito Trentino salute

 
Aggiornato 06.2009