STRUTTURE SANITARIE
FONTI NORMATIVE
- Articolo 43 (Disposizioni in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie) della Legge Provinciale23 febbraio 1998, numero 3, in Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige numero 10 del 3 marzo 1998;
- D.P.G.P. numeor 30-48/Legge 27 novembre 2000, "Regolamento di esecuzione dell'articolo 43 della Legge Provinciale3/98", in supplemento numero 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige numero 52 del 19 dicembre 2000;
- Deliberazione della Giunta provinciale numero 3403 di data 30 dicembre 2002, di prossima pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, avente ad oggetto: "D.P.G.P. 27 novembre 2000 numero 30-48/Leg. in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbiche e private - approvazione dei criteri per la verifica dei requisiti minimi ed emanazione direttive per l'avvio e la gestione delle procedure di autorizzazione".
AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE STRUTTURE SANITARIE E/O SOCIO SANITARIE E PER LA MODIFICAZIONE DI QUELLE ESISTENTI
La costruzione di nuove strutture sanitarie e/o
socio-sanitarie e la modifica di quelle esistenti sono subordinate ad
autorizzazione. Il rilascio di tale autorizzazione, ad eccezione degli studi
professionali, è subordinato alla verifica di compatibilità in rapporto al
fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture
presenti in ambito provinciale.
Con il termine "costruzione"
deve intendersi:
- sia la realizzazione ex novo di una struttura per uso sanitario e/o socio
sanitario;
- sia l'acquisto o la locazione di un immobile esistente con eventuale
adattamento da destinare ad uso sanitario ex novo per l'esercizio di attività
sanitarie e/o socio sanitarie ex novo da parte del richiedente.
Con il termine "modificazione" deve invece intendersi, una delle
seguenti fattispecie:
- ADATTAMENTO: per esecuzione di modifiche strutturali o tecnologiche,
incidenti sulle funzioni originariamente autorizzate;
- AMPLIAMENTO: per aumento di posti letto / punti cura o per attivazione di
funzioni aggiuntive;
- TRASFORMAZIONE: per modifica funzioni già autorizzate o per cambio d'uso
degli edifici destinati a nuove funzioni sanitarie;
- TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE di attività già autorizzate.
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA
L'esercizio di attività sanitarie e/o socio sanitarie è subordinato ad autorizzazione e presuppone il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi, generali e specifici, riportati nell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3403 di data 30 dicembre 2002.
Chi sono I RICHIEDENTI L'AUTORIZZAZIONE
La domanda di autorizzazione per la
costruzione di strutture sanitarie e/o socio-sanitarie o per l'esercizio di
attività sanitarie e/o socio-sanitarie in una struttura, deve essere presentata
e sottoscritta dal soggetto
- persona fisica o legale rappresentante di persona
giuridica - titolare di attività sanitaria e/o socio-sanitaria.
Cosa si intende per STRUTTURA
Per strutture sanitarie e socio-sanitarie
si intendono:
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero, a ciclo continuativo o diurno;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio;
- strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime
residenziale, a ciclo continuativo o diurno;
- stabilimenti idrotermali e di fitobalneoterapia.
Ai fini dell'autorizzazione sanitaria
costituisce struttura:
- l'edificio o il complesso di edifici a destinazione sanitaria e/o
socio-sanitaria, che insistono su un'unica area o anche su più aree - purché
fisicamente collegate con sottopassi, ponti o brevi vie di accesso -,
intendendosi per area la superficie formata da particelle edificiali e/o
particelle fondiarie contigue e adiacenti;
- i locali siti in uno stesso edificio, non interamente a destinazione
sanitaria e/o socio-sanitaria, purché intercomunicanti o comunque
funzionalmente interconnessi e con accesso Comune dall'esterno dell'edificio
ospitante.
La differenza tra STUDI E AMBULATORI
Lo studio è il luogo al quale i pazienti possono accedere per
sottoporsi a visita diagnostica e a particolari trattamenti terapeutici,
laddove questi vengano effettuati direttamente dal sanitario, senza l'ausilio
di altro personale (fatto salvo il supporto di personale meramente
amministrativo) e senza l'utilizzo di macchinari ed attrezzature particolari
(cioè diversi da quelli che costituiscono dotazione indispensabile per il
normale svolgimento della specifica attività dello studio).
Si ha ambulatorio quando:
-
l'attività faccia capo ad una persona giuridica o ad una persona fisica non
abilitata all'esercizio della specifica professione sanitaria;
- nell'ipotesi in cui l'attività faccia capo ad una o più persone fisiche
abilitate all'esercizio della specifica professione sanitaria, allorché:
- la struttura disponga di attrezzature tali, per numero e qualità, da
trascendere quelle di un normale studio professionale;
- nella struttura sia impiegato, con contratto di lavoro dipendente, anche a
tempo determinato o parziale, o a rapporto libero - professionale, altro
personale sanitario;
- nella struttura sia impiegato personale sanitario ausiliario, o personale
ausiliario, che effettui trattamenti di qualunque natura sul paziente ed operi
autonomamente, cioè in assenza del titolare o, ad esempio in quanto portatore
di specifiche professionalità, al di fuori della sua sfera di controllo.
Gli studi professionali non sono
considerati strutture e pertanto non sono soggetti all'autorizzazione alla
costruzione, modifica ed esercizio di attività sanitaria.
Costituiscono eccezione gli studi
odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per
erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e
terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il
paziente anche in relazione all'utilizzo di attrezzature sanitarie. Con
riferimento a tali strutture, che assumono la veste di ambulatori, deve essere
richiesta l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria.
IL COMUNE rilascia
Autorizzazioni alla costruzione e modificazione di strutture sanitarie e/o socio sanitarie nel caso
di:
- strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale.
- AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA NEL
CASO DI:
- strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale;
- studi odontoiatrici;
- studi medici;
- studi di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare
prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e
terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il
paziente anche in relazione all'utilizzo di attrezzature sanitarie.
La Provincia è competente al ricevimento di ogni altra domanda
Nel caso di strutture per la cui autorizzazione (sia alla realizzazione che all'esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie) siano contestualmente competenti la Provincia e i Comuni in relazione alle diverse tipologie di servizi sanitari e/o socio-sanitari presenti nella medesima struttura, la domanda deve essere rivolta alla Provincia, che all'atto dell'autorizzazione informerà il Comune interessato per le parti di competenza.
Modulistica:
- Domanda di autorizzazione per la modificazionedi nuova struttura sanitaria e/o socio/sanitaria
- Domanda di autorizzazione per all'esercizio di attività sanitaria e/o socio/sanitaria
Per conoscere tutta la normativa, i requisiti e per scaricare tutta la modulistica, anche quella di competenza provinciale, puoi collegarti al sito Trentino salute








