VENDITE STRAORDINARIE
VENDITE PRESENTATE AL PUBBLICO COME OCCASIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI
Cosa sono?
Le vendite speciali, straordinarie, di saldi, di fine stagione, di promozione, di liquidazione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, a prezzi scontati o ribassati, le offerte e tutte le altre vendite che, con sinonimi, comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia vengono presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti, anche se prospettate al pubblico attraverso mezzi pubblicitari o di informazione inviati, consegnati, indirizzati tramite mezzi informatici o in qualunque modo destinati al consumatore o a gruppi di consumatori.
Modalità di comunicazione
La comunicazione va presentata alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, e per conoscenza al comune competente per territorio, almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita stessa, utilizzando l'apposito fac-simile approvato dalla Giunta provinciale ed allegato alla citata deliberazione che contiene tutte le indicazioni necessarie per una semplice compilazione.
Tipologie
- Vendita promozionale
Le vendite che utilizzano nella pubblicità il termine "vendite promozionali" possono essere effettuate, previa la presentazione della comunicazione, senza limiti temporali e senza osservare alcun periodo. Altri termini generici, invece, usati nella pubblicità, riferiti alla promozione di sconti, di prezzi vantaggiosi ecc. senza l'espressa indicazione che si tratta di una vendita promozionale non sono sufficienti a qualificare tali iniziative come "vendite promozionali" e, pertanto, le stesse devono essere considerate come delle vendite particolarmente favorevoli.
- Vendita in liquidazione
Le vendite che utilizzano nella pubblicità il termine di "liquidazione" possono essere effettuate, previa la presentazione della comunicazione e della documentazione indicata nell'apposito quadro, esclusivamente in caso di chiusura definitiva dell'attività commerciale o cessione, affitto, trasferimento di sede dell'azienda oppure per lavori di ristrutturazione che comportino la chiusura dell'esercizio per almeno 15 giorni: possono avere una durata non superiore a 60 giorni e tra una vendita e l'altra (escluse le promozionali) devono decorrere almeno 30 giorni.
- Vendita favorevole (saldi, fine stagione, liquidazione, ecc.)
Tutte le altre vendite pubblicizzate con qualsiasi termine come particolarmente favorevoli, possono essere effettuate, previa la presentazione della necessaria comunicazione, durante tutto l'anno: ogni vendita può avere una durata non superiore a 60 giorni e tra una vendita e l'altra (escluse le promozionali) devono decorrere almeno 30 giorni.
Per ulteriori chiarimenti vedi il Capo VIII bis della Legge Provinciale 8 maggio 2000, n. 4.
VENDITE SOTTOCOSTO
Cosa sono?
Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati, secondo la definizione contenuta nell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Modalità di comunicazione
Deve essere comunicata al Comune dove è ubicato l'esercizio, su apposito modulo, almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.
Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.
Deroghe alla comunicazione
Le vendite sottocosto non sono soggette alla comunicazione al Comune per i seguenti articoli:
a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
b) dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
d) dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
È altresì consentito effettuare la vendita sottocosto, senza la comunicazione al Comune, in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche.








