VENDITA CON APPARECCHI AUTOMATICI
La vendita dei
prodotti al dettaglio per mezzo di uno o più apparecchi automatici è soggetta
ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.
L'attività può
essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di
cui al comma 1.
La vendita mediante
apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo
esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un
esercizio di vendita.
Rimangono fermi gli
adempimenti previsti dalla normativa igienico sanitaria.
Ove l'installazione
insista su suolo pubblico, occorre conseguire l'apposita concessione.
È vietata la vendita, mediante distributori automatici, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.








