Requisiti professionali
Per la vendita di prodotti alimentari occorre dimostrare una delle seguenti condizioni (alternative):
1. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore alimentare ed istituito dalle regioni e dalle Province Autonome.
Per la Provincia di Trento rivolgersi a: Accademia d'Impresa - via Asiago, 2 - Trento - telefono 0461 382382 - fax 0461 382331
2. avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o in qualità di coadiutore familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS.
Hanno titolo al riconoscimento della pratica professionale prevista dall'articolo 5, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 i seguenti soggetti, purchè abbiano svolto, per il periodo minimo ivi indicato, l'attività di vendita di prodotti alimentari presso imprese esercenti il commercio all'ingrosso o al dettaglio o la somministrazione di alimenti e bevande o di produzione di generi alimentari:
i titolari di ditta individuale; i coadiutori familiari; gli institori; i soci delle società in nome collettivo; i soci accomandatari delle società in accomandita semplice; i legali rappresentanti delle società a responsabilità limitata e delle società per azioni; i legali rappresentanti delle società cooperative e loro consorzi; gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti al ruolo di cui alla legge 3 maggio 1985, n.204 e successive modificazioni e integrazioni; i dipendenti qualificati addetti alla vendita o all'amministrazione presso le predette imprese.
La pratica professionale è valida a condizione che l'interessato dimostri di aver operato, anche in imprese esercenti un'attività stagionale, per uno o più periodi di tempo pari complessivamente ad almeno ventiquattro mesi o 730 giorni ed è provato, se trattasi di attività commerciale esercitata in proprio, dall'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio; se trattasi di attività esercitata quale coadiutore familiare, da idonea documentazione atta a dimostrare l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria.
E' dipendente qualificato colui che svolga mansioni direttamente attinenti alla vendita o all'amministrazione e rivesta, nel caso di impresa esercente l'attività commerciale, la qualifica di commesso ovvero qualifiche superiori del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, o rientri nelle qualifiche dei tre livelli retributivi più elevati del rispettivo contratto nazionale di lavoro qualora si tratti di impresa industriale o artigiana. Il requisito di dipendente qualificato è accertato in base ad idonea documentazione fornita dall'impresa presso la quale l'interessato ha svolto l'attività e dall'iscrizione all'assicurazione obbligatoria. La verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività dell'impresa è effettuata presso il registro imprese della camera di commercio territorialmente competente.CHI deve possedere i requisiti professionali:
- il titolare di ditta individuale
- in caso di società: il legale rappresentante ovvero un preposto indicato
dalla società che deve sottoscrivere sul modello l'accettazione della carica.
Il preposto può assumere la relativa funzione per una sola società e per più
esercizi della stessa.
Allegati:
I requisiti professionali devono essere dimostrati dall'interessato allegando a seconda dei casi: copia dell'attestato di frequenza del corso professionale ovvero esibendo libretto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro in relazione al periodo e alle mansione svolte.








