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05.02.2012







Requisiti morali

Per l'esercizio del commercio occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa ovvero:

Non appartenere ad associazioni di carattere mafioso;

Non avere riportato le condanne penali previste dall'articolo 5 del Decreto legislativo 114/98.

L'esercizio dell'attività commerciale è preclusa, salvo che sia stata ottenuta riabilitazione, nei seguenti casi:

a) a coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) a coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;

c) a coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) a coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) a coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

CHI deve possedere i requisiti morali:

-  il titolare di ditta individuale

-  in caso di società, tutti gli amministratori o i legali rappresentanti della stessa (tutti i soci in caso di snc, i soci accomandatari in caso di sas, i legali rappresentanti in caso di società cooperative e di capitale), i preposti.