ACCONCIATORI ED ESTETISTI
Normativa ACCONCIATORI
Art. 18 bis della legge provinciale 1
agosto 2002, n. 11
Legge 17 agosto 2005, n. 174
D.P.P. 5 novembre 2008, n. 52 - 159/leg.
(Regolamento di attuazione dell'art. 18 bis della legge provinciale 1° agosto
2002, n. 11 in materia di disciplina dell'attività di acconciatore e di
estetista)
L'attività professionale
di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare,
migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi
i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di
carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento
estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le
imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati in questo
comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e
pedicure estetico.
Normativa ESTETISTI
Art. 18 bis della legge provinciale 1
agosto 2002, n. 11
Legge 4 gennaio 1990, numero 1
D.P.P. 5 novembre 2008, n. 52 - 159/leg.
(Regolamento di attuazione dell'art. 18 bis della legge provinciale 1° agosto
2002, n. 11 in materia di disciplina dell'attività di acconciatore e di
estetista
L'attività professionale
di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla
superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di
mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto
estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli
inestetismi presenti. Rientrano nell'attività di estetista le prestazioni di
massaggio estetico del corpo, di visagismo, di trucco e di depilazione, di manicure
e pedicure, nonché quelle di applicazione e di ricostruzione unghie artificiali
e di abbronzatura. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni
dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Le prestazioni, trattamenti e i servizi
predetti possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici
definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione
delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita
dei cosmetici).
Attività di vendita di prodotti
Non si applicano le disposizioni previste
dalla disciplina del commercio nei seguenti casi:
a) alle imprese esercenti l'attività di
acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici,
parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai
servizi effettuati;
b) alle imprese esercenti l'attività di
estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici,
strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine
della continuità dei trattamenti in corso.
Orari
L'orario di apertura e chiusura degli
esercizi di acconciatore ed estetista nel Comune di Dro viene stabilito come
segue:
- dal lunedì al sabato: orario massimo
giornaliero di 11 ore, da effettuarsi tra le ore 07,00 e le ore 20,00, anche in
forma continuata.
La chiusura di una giornata
infrasettimanale, oltre a quella domenicale e festiva, è facoltativa e a scelta
del titolare dell'esercizio
Gli operatori danno comunicazione al
Comune dell'orario prescelto per l'esercizio
Requisiti soggettivi
Le imprese che esercitano l'attività di
acconciatore e di estetista che siano in possesso dei requisiti previsti dalla
legge provinciale in materia di artigianato devono iscriversi all'albo delle
imprese artigiane.
Per esercitare l'attività di acconciatore
e di estetista è richiesto il conseguimento dell'abilitazione professionale
prevista, rispettivamente, dall'articolo 3 della legge n. 174 del 2005 e dagli
articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990 nonché dall'articolo 18 bis, comma 2,
della legge provinciale n. 11 del 2002.
L'abilitazione deve essere posseduta, per
ciascuna sede dell'impresa, da almeno un responsabile tecnico designato nella
persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare
coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Ogni responsabile tecnico può
ricoprire tale ruolo in una sola sede. Nel caso le attività di acconciatore e
di estetista siano svolte unitamente nella stessa sede l'abilitazione
professionale per entrambe le attività può essere in capo alla medesima
persona.
L'attività professionale di acconciatore e
quella di estetista possono essere svolte unitamente anche in forma di imprese
esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società.
È in ogni caso richiesto il possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento
delle distinte attività.
Requisiti professionali
Per l'attività di acconciatore:
- attestato di qualifica professionale
(almeno biennale) rilasciato entro il 17 settembre 2005 da scuole riconosciute
dalle Regioni e dalle Province autonome
- certificati di abilitazione
professionale rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome dopo tale data
a seguito di specifici percorsi suola-lavoro.
Per l'attività di estetista:
- abilitazione professionale
Requisiti dei locali
I locali destinati alle attività di
acconciatore e di estetista devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere dotati di impianti rispondenti
alle prescrizioni di legge;
b) essere dotati di almeno un servizio
igienico che, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro o nella sala
d'attesa, deve essere munito di antibagno; il servizio igienico deve essere
dotato di asciugamani a perdere;
c) rispettare i requisiti di altezza e
areoilluminazione previsti dai regolamenti edilizi comunali, fermo restando il
rispetto delle disposizioni in materia di luoghi di lavoro; nel caso i locali
siano sprovvisti dei rapporti di areoilluminazione richiesti, è ammesso
l'esercizio delle attività a condizione che gli stessi siano provvisti di un
impianto di condizionamento integrale dell'aria tale da garantire almeno 4
ricambi/ora e di idoneo impianto di illuminazione;
d) essere dotati di pavimenti in
continuità costituiti da materiale impermeabile e lavabile; le pareti delle
zone di lavoro devono essere rivestite fino all'altezza di due metri dal
pavimento da materiale impermeabile e lavabile;
e) essere dotati di un numero sufficiente
di lavandini con acqua corrente calda e fredda nella zona di lavoro;
f) essere dotati di appositi recipienti
per l'eliminazione dei rifiuti: tali recipienti debbono essere coperti e
conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano separato.
Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista in forma ambulante o di posteggio
Requisiti edilizio-urbanistici
I locali destinati alle attività di
acconciatore e di estetista, ovunque tali attività siano esercitate, devono
:a) essere conformi alle vigenti
disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica;
b) avere una destinazione d'uso
corrispondente a quella prevista per le attività commerciali svolte negli
esercizi di vicinato, eccetto per i locali ubicati ai piani superiori al piano
terra per i quali può essere mantenuta la destinazione d'uso a residenza. Può
essere ammessa altra destinazione d'uso che comunque preveda dotazioni minime
di parcheggi pertinenziali per la clientela in misura non inferiore ai valori
fissati per le attività commerciali svolte negli esercizi di vicinato;
c) avere una superficie minima di 25 metri
quadrati per l'attività di acconciatore e di 40 metri quadrati per l'attività
di estetista. Qualora nei locali sia svolta una sola delle prestazioni che
rientrano nell'attività di estetista, la superficie minima è ridotta a 25 metri
quadrati. Nel caso l'attività di acconciatore e quella di estetista siano
svolte unitamente la superficie minima è di 40 metri quadrati, con eventuale
riduzione a 25 metri quadrati se l'attività di estetista è limitata ad una sola
delle prestazioni previste all'articolo 1, comma 3 del regolamento provinciale.
La superficie minima è calcolata
escludendo i servizi igienici ed altri locali accessori.
Per le altezze dei locali vedasi l'art. 24, comma 1 del vigente Regolamento Edilizio comunale.
Norme igienico sanitarie
Al titolare dell'esercizio spetta
l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:
a) l'esercizio e i locali annessi devono
essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti in buone condizioni;
b) gli addetti devono osservare
costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con
speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da
lavoro sempre in stato di perfetta pulizia;
c) per ogni cliente devono essere
utilizzati sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura e devono essere
disponibili asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere
cambiati in ogni servizio;
d) tutti gli attrezzi occorrenti per
l'esercizio vanno tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con
acqua, disinfettati;
e) gli oggetti e gli utensili che vengono
a contatto diretto con le parti cutanee vanno sterilizzati o disinfettati con
mezzi fisici (calore) o con disinfettanti chimici;
f) le attrezzature che, data la natura del
loro utilizzo, possono venire contaminate con sangue (rasoi ed altri ferri
taglienti) dovranno essere preferibilmente monouso o, in alternativa, in
materiale che consenta di sottoporli a processi di sterilizzazione: in tal
caso, dopo ogni uso, dovranno essere lavate con acqua calda e detergente e
successivamente sottoposte a sterilizzazione con mezzi fisici (stufa a secco o
autoclave);
g) gli strumenti taglienti devono essere
riposti in contenitori rigidi protettivi al fine di evitare ferite accidentali;
h) nel locale adibito alle attività deve
essere presente una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante per la
cute di sicura azione germicida, materiale di medicazione e cerotti;
i) procedimenti di lavorazione nei quali
vengono impiegati sostanze volatili, prodotti o solventi le cui esalazioni
possono risultare fastidiose o nocive devono essere sempre seguiti da rapide e
abbondanti aerazioni dell'ambiente, eventualmente tramite l'utilizzo di apparecchi
di aspirazione forzata in grado di garantire un rapido ricambio d'aria dei
locali.
Attività svolte presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente
Le attività di acconciatore e di estetista
possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la
sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri di seguito stabiliti.
Le attività di acconciatore e di estetista
possono essere svolte presso la sede designata dal cliente solo da parte dei
soggetti che svolgono le attività in sede fissa o da loro dipendenti in
possesso dell'abilitazione professionale prevista rispettivamente dall'articolo
3 della legge n. 174 del 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990.
Le attività di acconciatore e di estetista
presso il proprio domicilio possono essere svolte a condizione che il locale o
i locali in cui vengono esercitate siano distinti da quelli adibiti a civile
abitazione e che siano rispettati i requisiti previsti. Il richiedente è tenuto
a dichiarare per iscritto la propria disponibilità a consentire i controlli da
parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della
professione.
Procedimenti
Aggiornato 06.2009








