Comune di Drena




Tasti di accesso rapido








Tasti di personalizzazione




Ti trovi nella pagina:

Home

05.02.2012







ACCONCIATORI ED ESTETISTI


Le attività di acconciatore ed estetista non sono soggette a contingentamento

Normativa ACCONCIATORI

Art. 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11
Legge 17 agosto 2005, n. 174
D.P.P. 5 novembre 2008, n. 52 - 159/leg. (Regolamento di attuazione dell'art. 18 bis della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 in materia di disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista)
L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati in questo comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. 

Normativa ESTETISTI

Art. 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11
Legge 4 gennaio 1990, numero 1
D.P.P. 5 novembre 2008, n. 52 - 159/leg. (Regolamento di attuazione dell'art. 18 bis della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 in materia di disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista
L'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Rientrano nell'attività di estetista le prestazioni di massaggio estetico del corpo, di visagismo, di trucco e di depilazione, di manicure e pedicure, nonché quelle di applicazione e di ricostruzione unghie artificiali e di abbronzatura. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.  Le prestazioni, trattamenti e i servizi predetti possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici).

Attività di vendita di prodotti

Non si applicano le disposizioni previste dalla disciplina del commercio nei seguenti casi:
a) alle imprese esercenti l'attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati;
b) alle imprese esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.

Orari

L'orario di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore ed estetista nel Comune di Dro viene stabilito come segue:
- dal lunedì al sabato: orario massimo giornaliero di 11 ore, da effettuarsi tra le ore 07,00 e le ore 20,00, anche in forma continuata.
La chiusura di una giornata infrasettimanale, oltre a quella domenicale e festiva, è facoltativa e a scelta del titolare dell'esercizio
Gli operatori danno comunicazione al Comune dell'orario prescelto per l'esercizio

Requisiti soggettivi

Le imprese che esercitano l'attività di acconciatore e di estetista che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale in materia di artigianato devono iscriversi all'albo delle imprese artigiane.
Per esercitare l'attività di acconciatore e di estetista è richiesto il conseguimento dell'abilitazione professionale prevista, rispettivamente, dall'articolo 3 della legge n. 174 del 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990 nonché dall'articolo 18 bis, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2002.
L'abilitazione deve essere posseduta, per ciascuna sede dell'impresa, da almeno un responsabile tecnico designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Ogni responsabile tecnico può ricoprire tale ruolo in una sola sede. Nel caso le attività di acconciatore e di estetista siano svolte unitamente nella stessa sede l'abilitazione professionale per entrambe le attività può essere in capo alla medesima persona.
L'attività professionale di acconciatore e quella di estetista possono essere svolte unitamente anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso richiesto il possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle distinte attività.

Requisiti professionali

Per l'attività di acconciatore:
- attestato di qualifica professionale (almeno biennale) rilasciato entro il 17 settembre 2005 da scuole riconosciute dalle Regioni e dalle Province autonome
- certificati di abilitazione professionale rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome dopo tale data a seguito di specifici percorsi suola-lavoro.
Per l'attività di estetista:
- abilitazione professionale

Requisiti dei locali

I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di legge;
b) essere dotati di almeno un servizio igienico che, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro o nella sala d'attesa, deve essere munito di antibagno; il servizio igienico deve essere dotato di asciugamani a perdere;
c) rispettare i requisiti di altezza e areoilluminazione previsti dai regolamenti edilizi comunali, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di luoghi di lavoro; nel caso i locali siano sprovvisti dei rapporti di areoilluminazione richiesti, è ammesso l'esercizio delle attività a condizione che gli stessi siano provvisti di un impianto di condizionamento integrale dell'aria tale da garantire almeno 4 ricambi/ora e di idoneo impianto di illuminazione;
d) essere dotati di pavimenti in continuità costituiti da materiale impermeabile e lavabile; le pareti delle zone di lavoro devono essere rivestite fino all'altezza di due metri dal pavimento da materiale impermeabile e lavabile;
e) essere dotati di un numero sufficiente di lavandini con acqua corrente calda e fredda nella zona di lavoro;
f) essere dotati di appositi recipienti per l'eliminazione dei rifiuti: tali recipienti debbono essere coperti e conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano separato.

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista in forma ambulante o di posteggio

Requisiti edilizio-urbanistici

I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista, ovunque tali attività siano esercitate, devono
:a) essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica;
b) avere una destinazione d'uso corrispondente a quella prevista per le attività commerciali svolte negli esercizi di vicinato, eccetto per i locali ubicati ai piani superiori al piano terra per i quali può essere mantenuta la destinazione d'uso a residenza. Può essere ammessa altra destinazione d'uso che comunque preveda dotazioni minime di parcheggi pertinenziali per la clientela in misura non inferiore ai valori fissati per le attività commerciali svolte negli esercizi di vicinato;
c) avere una superficie minima di 25 metri quadrati per l'attività di acconciatore e di 40 metri quadrati per l'attività di estetista. Qualora nei locali sia svolta una sola delle prestazioni che rientrano nell'attività di estetista, la superficie minima è ridotta a 25 metri quadrati. Nel caso l'attività di acconciatore e quella di estetista siano svolte unitamente la superficie minima è di 40 metri quadrati, con eventuale riduzione a 25 metri quadrati se l'attività di estetista è limitata ad una sola delle prestazioni previste all'articolo 1, comma 3 del regolamento provinciale.
La superficie minima è calcolata escludendo i servizi igienici ed altri locali accessori.

Per le altezze dei locali vedasi l'art. 24, comma 1 del vigente Regolamento Edilizio comunale.

Norme igienico sanitarie

Al titolare dell'esercizio spetta l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:
a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti in buone condizioni;
b) gli addetti devono osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro sempre in stato di perfetta pulizia;
c) per ogni cliente devono essere utilizzati sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura e devono essere disponibili asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiati in ogni servizio;
d) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio vanno tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, disinfettati;
e) gli oggetti e gli utensili che vengono a contatto diretto con le parti cutanee vanno sterilizzati o disinfettati con mezzi fisici (calore) o con disinfettanti chimici;
f) le attrezzature che, data la natura del loro utilizzo, possono venire contaminate con sangue (rasoi ed altri ferri taglienti) dovranno essere preferibilmente monouso o, in alternativa, in materiale che consenta di sottoporli a processi di sterilizzazione: in tal caso, dopo ogni uso, dovranno essere lavate con acqua calda e detergente e successivamente sottoposte a sterilizzazione con mezzi fisici (stufa a secco o autoclave);
g) gli strumenti taglienti devono essere riposti in contenitori rigidi protettivi al fine di evitare ferite accidentali;
h) nel locale adibito alle attività deve essere presente una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante per la cute di sicura azione germicida, materiale di medicazione e cerotti;
i) procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati sostanze volatili, prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente, eventualmente tramite l'utilizzo di apparecchi di aspirazione forzata in grado di garantire un rapido ricambio d'aria dei locali.

Attività svolte presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente

Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri di seguito stabiliti.
Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte presso la sede designata dal cliente solo da parte dei soggetti che svolgono le attività in sede fissa o da loro dipendenti in possesso dell'abilitazione professionale prevista rispettivamente dall'articolo 3 della legge n. 174 del 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990.
Le attività di acconciatore e di estetista presso il proprio domicilio possono essere svolte a condizione che il locale o i locali in cui vengono esercitate siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione e che siano rispettati i requisiti previsti. Il richiedente è tenuto a dichiarare per iscritto la propria disponibilità a consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.

  Procedimenti

Denuncia di inizio attività

Aggiornato 06.2009