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05.02.2012







PANIFICI

 

Normativa

Art. 4 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge , con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 

 

Attività di panificazione

L'attività di di panificazione riguarda la produzione e vendita di pane. L'attività predetta non è sottoposta a contingentamento ed è quindi libera su tutto il territorio comunale. Dovranno peraltro essere osservate le norme urbanistiche ed edilizie vigenti e dovrà essere acquisita l'autorizzazione sanitaria per l'attività esercitata. L'attività concernente l'impianto, il trasferimento (anche in gestione) o la trasformazione di un panificio può essere effettuata decorsi 30 giorni dalla presentazione al Comune di apposita denuncia di inizio attività.
Dia APSS.


Modello DIA per l'impianto, il trasferimento o la trasformazione di un panificio (PDF)

Modello DIA per l'impianto, il trasferimento o la trasformazione di un panificio (WORD)

Aggiornato 12.2009